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Home :: Legge regionale turismo

La Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Attività ricettive extralberghiere

Attività ricettive a conduzione familiare - Bed & Breakfast

Caratteristiche:
L’attività di Bed & Breakfast è un’attività ricettiva a conduzione familiare. Si tratta quindi di strutture gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, offrendo alloggio e prima colazione.
Servizi offerti: alloggio e prima colazione senza manipolazione di cibi.
Requisiti minimi
I servizi minimi previsti dalla legge sono: Un servizio di bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; Pulizia quotidiana dei locali; Fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana; Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento; Cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
Denuncia di inizio attività
Chi intende avviare l’attività di Bed & Breakfast deve denunciare l’inizio dell’attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19. È una comunicazione obbligatoria, che va presentata al Comune e all’Ufficio Turistico competente per territorio (Padova sede o IAT Montegrotto), su modulo predisposto e fornito dall’Azienda Turistica, su modello regionale. Il modulo può essere richiesto direttamente agli Uffici Turistici o scaricato da Internet al seguente indirizzo: http://turismo.regione.veneto.it/moduli/index.htm
Periodo di apertura dell’attività
Il periodo di apertura dell’attività va indicato nel modulo di comunicazione inizio attività, utile per l’orientamento degli ospiti. Non esiste l’obbligo di comunicazione di chiusura temporanea dell’esercizio, né in caso di ferie né per altri motivi. Va invece comunicata per iscritto la cessazione definitiva dell’attività.
Disciplina dei prezzi
Sul modulo predisposto e fornito dall’Ufficio competente, l’esercente comunica, entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi per l’anno successivo. Copia della comunicazione prezzi deve essere esposta in modo visibile all’interno della struttura ricettiva.
Regime fiscale
Non è necessaria l’iscrizione al R.E.C. L’attività svolta si configura come integrazione al reddito familiare, quindi al cliente va rilasciata una ricevuta del pagamento e la somma concorre all’imponibile familiare secondo il regime di ognuno (Unico, dichiarazione IVA o altro secondo le situazioni). Non serve aprire partita IVA ad hoc.
Registrazione persone alloggiate e movimento turistico
Ai fini della rilevazione statistica è obbligatorio comunicare all’Ufficio competente, su apposito modello, il movimento dei turisti ospitati (data di arrivo e partenza dei medesimi). Sussiste inoltre l’obbligo generale della notifica degli ospiti all’autorità di P.S. (Questura o Carabinieri), entro 24 ore dall’arrivo, su schede acquistabili nelle cartolerie specializzate per uffici.


Unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate

Caratteristiche
Sono unità abitative ammobiliate ad uso turistico le case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi. I contratti di durata superiore ai 30 gg. devono essere registrati secondo la normativa vigente. L’attività in forma non imprenditoriale è svolta da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa o da agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
Servizi offerti: alloggio.
Requisiti minimi
I servizi minimi previsti dalla legge sono:
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento, ove necessario; Servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e di sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire:
- La pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e durante la sua permanenza;
- La fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente ed a richiesta.
In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei prezzi comunicati.
Denuncia di inizio attività
Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate nella forma non imprenditoriale ne fa comunicazione al Comune in cui l’unità abitativa è ubicata, e all’Ufficio Turistico competente (Padova sede o IAT Montegrotto) su apposito modulo predisposto e fornito dall’Azienda Turistica su modello regionale.
Il modulo può essere richiesto direttamente agli Uffici Turistici o scaricato da Internet al seguente indirizzo: http://turismo.regione.veneto.it/moduli/index.htm
Periodo di apertura dell’attività
Il periodo di apertura dell’attività va indicato nel modulo di comunicazione inizio attività, utile per l’orientamento degli ospiti. Non esiste l’obbligo di comunicazione di chiusura temporanea dell’esercizio, né in caso di ferie né per altri motivi. Va invece comunicata per iscritto la cessazione definitiva dell’attività.
Disciplina dei prezzi
Sul modulo predisposto e fornito dall’Ufficio competente, l’esercente comunica, entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi per l’anno successivo. Copia della comunicazione prezzi deve essere esposta in modo visibile all’interno della struttura ricettiva.
Regime fiscale
Non è necessaria l’iscrizione al R.E.C. L’attività svolta si configura come integrazione al reddito familiare, quindi al cliente va rilasciata una ricevuta del pagamento e la somma concorre all’imponibile familiare secondo il regime di ognuno (Unico, dichiarazione IVA o altro secondo le situazioni).
Non serve aprire partita IVA ad hoc.
Registrazione persone alloggiate e movimento turistico

Ai fini della rilevazione statistica è obbligatorio comunicare all’Ufficio competente, su apposito modello, il movimento dei turisti ospitati (data di arrivo e partenza dei medesimi). Sussiste inoltre l’obbligo generale della notifica degli ospiti all’autorità di P.S. (Questura o Carabinieri), entro 24 ore dall’arrivo, su schede acquistabili nelle cartolerie specializzate per uffici.
Registrazione contratti di locazione
La legge 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l’obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno: v. art 2 bis tar. II d.p.r. 131/86), con l’aliquota del 2% (v.art.5 d.p.r. 131/86).
I contratti di affitto o di locazione di immobili urbani, dopo il versamento dell’imposta auto-liquidata, devono essere registrati entro trenta giorni dalla data più vecchia tra stipula e decorrenza della locazione.


... IN SINTESI:

Avviare un’attività di B&B o di UAAUT comporta molti vantaggi a fronte dell’adempimento di pochi obblighi.
Vantaggi
- L’attività è assolutamente autonoma e non è inquadrata come attività imprenditoriale.
- La legge la configura come integrazione al reddito familiare.
- Non serve quindi aprire partita IVA ad hoc e non è necessaria l’iscrizione al R.E.C. È un modo per viaggiare senza muoversi e per conoscere il mondo direttamente da casa propria.
- Chi apre la propria casa decide i periodi e i prezzi.
Obblighi
- Obbligo di denuncia di inizio attività da presentare al Comune e all’Ufficio Turistico competente per territorio.
- Obbligo di denuncia annuale dei prezzi praticati da presentare entro il 1° ottobre di ogni anno e da affiggere nelle camere.
- Per entrambe le attività si richiedono dei servizi minimi obbligatori.
- Per l’attività di Bed & Breakfast la prima colazione deve essere servita senza manipolazione di cibi.
- Obbligo di comunicazione all’Ufficio IAT competente del movimento degli ospiti e di notifica degli ospiti all’autorità di P.S., entro 24 ore dall’arrivo.
- Obbligo per l’attività di unità abitativa ammobiliata della sottoscrizione e successiva registrazione del contratto di locazione, quando questo sia superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.

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