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:: Legge regionale turismo

La Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali
in materia di turismo).
Attività ricettive extralberghiere
Attività ricettive a conduzione familiare
- Bed & Breakfast
Caratteristiche:
L’attività di Bed & Breakfast è un’attività
ricettiva a conduzione familiare. Si tratta quindi di strutture gestite
da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano
parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, offrendo
alloggio e prima colazione.
Servizi offerti:
alloggio e prima colazione senza manipolazione di cibi.
Requisiti minimi
I servizi minimi previsti dalla legge sono: Un servizio di bagno anche
coincidente con quello dell’abitazione; Pulizia quotidiana dei
locali; Fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno,
ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana; Fornitura
di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
Cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo
di manipolazione.
Denuncia di inizio attività
Chi intende avviare l’attività di Bed & Breakfast deve
denunciare l’inizio dell’attività ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19. È una comunicazione obbligatoria,
che va presentata al Comune e all’Ufficio Turistico competente
per territorio (Padova sede o IAT Montegrotto), su modulo predisposto
e fornito dall’Azienda Turistica, su modello regionale. Il modulo
può essere richiesto direttamente agli Uffici Turistici o scaricato
da Internet al seguente indirizzo: http://turismo.regione.veneto.it/moduli/index.htm
Periodo di apertura dell’attività
Il periodo di apertura dell’attività va indicato nel modulo
di comunicazione inizio attività, utile per l’orientamento
degli ospiti. Non esiste l’obbligo di comunicazione di chiusura
temporanea dell’esercizio, né in caso di ferie né
per altri motivi. Va invece comunicata per iscritto la cessazione definitiva
dell’attività.
Disciplina dei prezzi
Sul modulo predisposto e fornito dall’Ufficio competente, l’esercente
comunica, entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi
per l’anno successivo. Copia della comunicazione prezzi deve essere
esposta in modo visibile all’interno della struttura ricettiva.
Regime fiscale
Non è necessaria l’iscrizione al R.E.C. L’attività
svolta si configura come integrazione al reddito familiare, quindi al
cliente va rilasciata una ricevuta del pagamento e la somma concorre
all’imponibile familiare secondo il regime di ognuno (Unico, dichiarazione
IVA o altro secondo le situazioni). Non serve aprire partita IVA ad
hoc.
Registrazione persone alloggiate e movimento
turistico
Ai fini della rilevazione statistica è obbligatorio comunicare
all’Ufficio competente, su apposito modello, il movimento dei
turisti ospitati (data di arrivo e partenza dei medesimi). Sussiste
inoltre l’obbligo generale della notifica degli ospiti all’autorità
di P.S. (Questura o Carabinieri), entro 24 ore dall’arrivo, su
schede acquistabili nelle cartolerie specializzate per uffici.
Unità abitative ammobiliate ad
uso turistico non classificate
Caratteristiche
Sono unità abitative ammobiliate ad uso turistico le case o appartamenti,
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in
locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore
a sei mesi consecutivi. I contratti di durata superiore ai 30 gg. devono
essere registrati secondo la normativa vigente. L’attività
in forma non imprenditoriale è svolta da coloro che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative,
senza organizzazione in forma di impresa o da agenzie immobiliari ed
immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici,
alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non
intendono gestire tali strutture in forma diretta.
Servizi offerti: alloggio.
Requisiti minimi
I servizi minimi previsti dalla legge sono:
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento,
ove necessario; Servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione
e di sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire:
- La pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
e durante la sua permanenza;
- La fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno,
ad ogni cambio di cliente ed a richiesta.
In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei prezzi comunicati.
Denuncia di inizio attività
Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate
nella forma non imprenditoriale ne fa comunicazione al Comune in cui
l’unità abitativa è ubicata, e all’Ufficio
Turistico competente (Padova sede o IAT Montegrotto) su apposito modulo
predisposto e fornito dall’Azienda Turistica su modello regionale.
Il modulo può essere richiesto direttamente agli Uffici Turistici
o scaricato da Internet al seguente indirizzo: http://turismo.regione.veneto.it/moduli/index.htm
Periodo di apertura dell’attività
Il periodo di apertura dell’attività va indicato nel modulo
di comunicazione inizio attività, utile per l’orientamento
degli ospiti. Non esiste l’obbligo di comunicazione di chiusura
temporanea dell’esercizio, né in caso di ferie né
per altri motivi. Va invece comunicata per iscritto la cessazione definitiva
dell’attività.
Disciplina dei prezzi
Sul modulo predisposto e fornito dall’Ufficio competente, l’esercente
comunica, entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi
per l’anno successivo. Copia della comunicazione prezzi deve essere
esposta in modo visibile all’interno della struttura ricettiva.
Regime fiscale
Non è necessaria l’iscrizione al R.E.C. L’attività
svolta si configura come integrazione al reddito familiare, quindi al
cliente va rilasciata una ricevuta del pagamento e la somma concorre
all’imponibile familiare secondo il regime di ognuno (Unico, dichiarazione
IVA o altro secondo le situazioni).
Non serve aprire partita IVA ad hoc.
Registrazione persone alloggiate e movimento turistico
Ai fini della rilevazione statistica è obbligatorio comunicare
all’Ufficio competente, su apposito modello, il movimento dei
turisti ospitati (data di arrivo e partenza dei medesimi). Sussiste
inoltre l’obbligo generale della notifica degli ospiti all’autorità
di P.S. (Questura o Carabinieri), entro 24 ore dall’arrivo, su
schede acquistabili nelle cartolerie specializzate per uffici.
Registrazione contratti di locazione
La legge 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l’obbligo della
registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili
di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni
complessivi nell’anno: v. art 2 bis tar. II d.p.r. 131/86), con
l’aliquota del 2% (v.art.5 d.p.r. 131/86).
I contratti di affitto o di locazione di immobili urbani, dopo il versamento
dell’imposta auto-liquidata, devono essere registrati entro trenta
giorni dalla data più vecchia tra stipula e decorrenza della
locazione.
... IN SINTESI:
Avviare un’attività di B&B o di UAAUT comporta molti
vantaggi a fronte dell’adempimento di pochi obblighi.
Vantaggi
- L’attività è assolutamente autonoma e non è
inquadrata come attività imprenditoriale.
- La legge la configura come integrazione al reddito familiare.
- Non serve quindi aprire partita IVA ad hoc e non è necessaria
l’iscrizione al R.E.C. È un modo per viaggiare senza muoversi
e per conoscere il mondo direttamente da casa propria.
- Chi apre la propria casa decide i periodi e i prezzi.
Obblighi
- Obbligo di denuncia di inizio attività da presentare al Comune
e all’Ufficio Turistico competente per territorio.
- Obbligo di denuncia annuale dei prezzi praticati da presentare entro
il 1° ottobre di ogni anno e da affiggere nelle camere.
- Per entrambe le attività si richiedono dei servizi minimi obbligatori.
- Per l’attività di Bed & Breakfast la prima colazione
deve essere servita senza manipolazione di cibi.
- Obbligo di comunicazione all’Ufficio IAT competente del movimento
degli ospiti e di notifica degli ospiti all’autorità di
P.S., entro 24 ore dall’arrivo.
- Obbligo per l’attività di unità abitativa ammobiliata
della sottoscrizione e successiva registrazione del contratto di locazione,
quando questo sia superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
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